Casi particolari responsabilità medica: Responsabilità del Medico Primario
Responsabilità del primario
Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale. (La S.C. in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura) (Cassazione penale sez. IV, 18/01/2019, n.18334)
Responsabile il medico apicale che non controlla gli altri medici
Il medico in posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedere all'indirizzo terapeutico e verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici che ha delegato. Se non lo fa, risponde personalmente per l'eventuale evento infausto cagionato dai subordinati al paziente. (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 50619/19)
Puntuale conoscenza delle situazioni cliniche
Il primario ospedaliero, che, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione (per i quali ha l’obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli aiuti e gli assistenti devono seguire), deve avere puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a prescindere dalle modalità di acquisizione di tale conoscenza (con visita diretta o interpello degli altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi, tanto al fine di vigilare sulla esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze. (Cassazione civile sez. III, 29/11/2010, n.2414).
Responsabilità del primario-capo di un’équipe chirurgica
Gli obblighi di garanzia connessi all’esercizio della professione sanitaria possono essere delegati, con conseguente esclusione della responsabilità del titolare originario della posizione di garanzia. Perché ciò avvenga è peraltro necessario che il delegato sia persona capace e competente nel settore e che il delegante tenga sempre conto delle peculiarità del caso in esame, dell’eventuale carattere di urgenza che lo stesso presenta e della gravità dello stato di salute del paziente.(Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilità del primario-capo di un’équipe chirurgica che, dopo l’intervento, risultava non avere compiutamente delegato ad altri sanitari e a personale paramedico attrezzato la cura del decorso postoperatorio del paziente, poi deceduto) (Cassazione penale sez. IV, 12/02/2010, n.20584).
A cura di
Avv. Daniela Bardoni