Casi particolari responsabilità medica: Responsabilità del Medico Pediatra
Responsabilità del pediatra
Non può essere ricondotta alla previsione scriminante di cui all’art. 3 d.l. n. 158/2012, conv., con modificazioni, in l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e, quindi, non è qualificabile in termini di colpa lieve, la condotta medica ingiustificatamente “attendista” posta in essere dal pediatra responsabile d’aver sottovalutato il peggioramento delle condizioni di salute del piccolo paziente poi deceduto (nel caso di specie sussiste la colpa grave del pediatra che, pur in presenza di sintomi manifesti che avrebbero dovuto indurlo ad un approccio diverso e, quindi, sia all’immediata visita domiciliare, sia al pronto indirizzamento del paziente in ambito ospedaliero, si è limitato a prescrivere la somministrazione di farmaci, procrastinando al pomeriggio del giorno successivo la visita domiciliare del paziente, durante la quale ha sottovalutato le condizioni di salute dello stesso, successivamente deceduto per infezione respiratoria) (Cassazione penale sez. IV, 15/11/2018, n.320 – Si ravvisa una grave colpa professionale per negligenza e imprudenza , tale da escludere in radice l’applicabilità dell’art. 3 L. 189/12 c.d. Legge Balduzzi, che afferisce alla sola ipotesi di colpa lieve, sub specie della sola perizia del sanitario, il quale si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate, Ha evidenziato, in particolare, come l'evento si sia verificato per colpa grave sotto il duplice profilo della grave imperizia e della grave negligenza: grave imperizia «perché il pediatra non riusciva a formulare una corretta diagnosi malgrado la pluralità di dati obiettivi e di laboratorio e benché fosse reso edotto dell'importante trascorso clinico del paziente, il che avrebbe dovuto indurlo, se non a privilegiare la possibilità della occlusione intestinale, quanto meno a prenderla in seria considerazione»; grave negligenza perché la condotta dell'imputato si esauriva in un atteggiamento meramente attendista, consistito nell'omettere le dovute iniziative o nell'attivarsi con grave ritardo (di tre ore prima di eseguire un accesso venoso centrale ai fini dell'idratazione dei paziente; di cinque ore prima di richiedere la necessaria consulenza chirurgica), temporeggiando in attesa dell'evolversi della situazione( Cassazione Sentenza n. 39724/19)
A cura di
Avv. Daniela Bardoni