Salta al contenuto principale

User account menu

Accedi

Register user anonymous

  • Registrati
Home CS Legal Academy
CS LEGAL Academy
RICHIEDI INFO +39 331 6299 562

Main navigation

  • Home
  • Corsi
  • Aree
    • Ambiente
    • Amministrativo
    • Bancario
    • Civile
    • Compliance ESG e 231
    • Contratti di agenzia e contratti informatori scientifici
    • Crisi d'impresa
    • Diritto di famiglia
    • Economia e finanza
    • Formulari
    • Gestione d'impresa
    • Immobiliare e condominio
    • Infortunistica stradale
    • Lavoro
    • Penale
    • Procedura civile
    • Responsabilità medica
    • Risarcimento danni
    • Societario
    • Tabelle e grafici
    • Tributario
    • Tutela del consumatore
  • Articoli
  • Video
  • Recensioni
  • Search
  • CONTATTACI QUI

L'obbligo di assicurazione o altre analoghe misure

assicurazioni
Sezione
Responsabilità medica
Author
editor

La riforma Gelli-Bianco, ha introdotto una novità molto importante, stabilendo che le strutture e il personale medico, per svolgere la loro attività  devono essere assicurati oppure  devono adottare delle analoghe misure.

A prevederlo è appunto l’articolo 10, intitolato “Obbligo di assicurazione”,  il quale prescrive,  in capo alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, la copertura assicurativa o altre analoghe misure, per la responsabilità  civile  verso terzi e verso i prestatori d’opera, nonché la copertura assicurativa  anche per i danni causati dal personale  che esercita l’attività all’interno delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche e private  

L’obbligo di assicurazione (o di altre analoghe misure) ricade anche sul professionista sanitario, che esercita la propria attività  all’esterno delle strutture  sanitarie, o che  esercita la propria  attività  all’interno  delle stesse,  ma in regime libero-professionale oppure  quando si avvale della struttura nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente  ( si legga l’art.7 comma 3).

Le strutture  sanitarie oltre all’obbligo di assicurarsi o di adottare altre idonee misure, hanno anche  l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, le informazioni  sulla copertura assicurativa (contratti, clausole assicurative ect.), a cui fanno ricorso per la responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera, o sulle altre analoghe misure adottate dalla struttura.

Le Compagnie assicuratrici, disponibili a contrarre polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria, vengono sottoposte al controllo e alla vigilanza dell’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) e la competenza a definire  i criteri e le modalità di svolgimento di dette funzioni,  spetta al  Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Salute.

Questo tipo di polizze assicurative sono vincolate a dei requisiti minimi Ad esempio devono ricoprire anche gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, a condizione che siano stati denunciati all’impresa di assicurazione, nel corso di  vigenza temporale della polizza. In caso poi di cessazione definitiva  dell’attività professionale, per qualsiasi causa,  la polizza deve ricoprire   le richieste di risarcimento presentate per la prima volta, entro  i dieci anni successivi,  ma riferite a fatti generativi della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza (art.11).      Un problema denunciato dagli operatori del diritto riguarda il fatto che molte strutture avvalendosi della possibilità,  prevista dalla legge, di adottare ‘altre analoghe misure’, non sono assicurate e ciò causa grandissime difficoltà ai danneggiati che non riescono per tale motivo ad ottenere i risarcimenti a loro dovuti.

Avv. Daniela Bardoni

Accedi o registrati per poter commentare

Articoli correlati

Sanitas et Cura: la Responsabilità delle Professioni Sanitarie e della Struttura Sanitaria
Responsabilità medica
La responsabilità professionale medica e della struttura sanitaria
Responsabilità medica
Dizionario termini tecnici
Responsabilità medica
Casi particolari responsabilità medica: Responsabiltà per i danni causati ai pazienti a seguito di sperimentazione clinica
Responsabilità medica
Casi particolari responsabilità medica: Responsabilità del Ginecologo
Responsabilità medica

Aree

Ambiente
Crisi d'impresa
Gestione d'impresa
Economia e finanza
Diritto di famiglia
Lavoro
Tributario
Immobiliare e condominio
Risarcimento danni
Infortunistica stradale
Responsabilità medica
Tabelle e grafici
Formulari
Compliance ESG e 231
Contratti di agenzia e contratti informatori scientifici
Procedura civile
Penale
Amministrativo
Societario
Civile
Tutela del consumatore
Bancario

Corsi per

Avvocati
Ingegneri
Commercialisti
Consulenti
Manager aziendali
Giuristi d’impresa
Geometri
Amministratori
Laureati e studenti in materie giuridiche-economiche
Impiegati e Funzionari di aziende private ed Enti pubblici
Medici legali
Liquidatori assicurativi e loss adjuster
Magistrati
Architetti

I nostri Partner

CS legal Academy - logo Pegaso
CS legal Academy - logo Università Mercatorum
CS legal Academy - logo Main Force University
CS legal Academy - logo Taylora
Logo dell'Asi associazione sociologi italiani
collegio geometri di lucera
logo del Registro dei Criminologi per l'investigazione e la sicurezza
CSLEGAL ACADEMY - COLLEGIO GEOMETRI FOGGIA
Partner Logo eGo
® cslegalacademy , un marchio di Smart Professional Srls, P.Iva 12326570962
  • Note legali |
  • Contatti |
  • Privacy Policy |
  • Cookie Policy