Il nuovo rito unico della famiglia
Il nuovo rito unico della famiglia
Il corso è strutturato in maniera tale da fornire gli ultimi aggiornamenti in merito alle modifiche introdotte dalla riforma
Cartabia che ha previsto il rito unico per le controversie in materiadi persone, minori e famiglia, che verrà applicato al momento sia dal tribunale ordinario sia dal tribunale per i minorenni, fino a quando non verrà istituito il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia. Verranno trattati in modo specifico temi quali la competenza, la nuova formulazione degli atti introduttivi, l’introduzione di una disciplina specifica per i casi di violenza domestica o di genere, la predisposizione di un piano genitoriale, la valorizzazione dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano ed infine il ruolo del curatore speciale del minore, dotato dalla riforma anche di poteri
sostanziali per l'assunzione di decisioni nell'interesse del minore. Disamina dettagliata sull’art. 473 bis . 15 cpc che regolamenta i provvedimenti indifferibili nei giudizi familiari nella possibilità che il Giudice, nelle ipotesi di pregiudizio imminente ed irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell’interesse dei figli e delle parti. L’eventuale conferma, modifica o revoca dei provvedimenti nonché la loro eventuale reclamabilità. La Riforma è intervenuta anche sul sistema delle preclusioni e delle decadenze; con riferimento ai giudizi di separazione e divorzio è venuta meno la struttura bifasica presidenziale ed è stato ridotto il numero degli atti processuali con ripercussioni sul momento di formazione del thema decidendum e probandum. Disamina sulle figure e relative competenze introdotte dalla
Riforma, con particolare riguardo ai Servizi Sociali, al Coordinatore Familiare ed al Mediatore Familiare.
Disciplina dell’Appello: procedimento e preclusioni. L’attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale disciplinata, dai
nuovi artt. 473 bis. 36, 37, 38 e 39 c.p.c., tra cui figurano anche le misure di coercizione indiretta, la cui disciplina è ora dettata dal nuovo art. 473 bis 39 c.p.c. ed infine presupposti per l’applicazione dell’art. 473 bis 36 c.p.c. Il corso è strutturato in maniera tale da fornire gli ultimi aggiornamenti in merito alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia che ha previsto il rito unico per le controversie in materia di persone, minori e famiglia, che verrà applicato al momento sia
dal tribunale ordinario sia dal tribunale per i minorenni, fino a quando non verrà istituito il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia. Verranno trattati in modo specifico temi quali la competenza, la nuova formulazione degli atti introduttivi, l’introduzione di una disciplina specifica per i casi di violenza domestica o di genere, la predisposizione di un piano genitoriale, la valorizzazione dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano ed infine il ruolo del curatore speciale del minore, dotato dalla riforma anche di poteri
sostanziali per l'assunzione di decisioni nell'interesse del minore.
Disamina dettagliata sull’art. 473 bis . 15 cpc che regolamenta i provvedimenti indifferibili nei giudizi familiari nella possibilità che il Giudice, nelle ipotesi di pregiudizio imminente ed irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell’interesse dei figli e delle parti. L’eventuale conferma, modifica o revoca dei provvedimenti nonché la loro eventuale reclamabilità. La Riforma è intervenuta anche sul sistema delle preclusioni e delle decadenze;
con riferimento ai giudizi di separazione e divorzio è venuta meno la struttura bifasica presidenziale ed è stato ridotto il numero degli atti processuali con ripercussioni sul momento di formazione del thema decidendum e probandum. Disamina sulle figure e relative competenze introdotte dalla Riforma, con particolare riguardo ai Servizi Sociali, al Coordinatore Familiare ed al Mediatore Familiare. Disciplina dell’Appello: procedimento e preclusioni. L’attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale disciplinata, dai nuovi artt. 473 bis. 36, 37, 38 e 39 c.p.c., tra cui figurano anche le
misure di coercizione indiretta, la cui disciplina è ora dettata dal nuovo art. 473 bis 39 c.p.c. ed infine presupposti per l’applicazione dell’art. 473 bis 36 c.p.c.
Si svolge esclusivamente on line e comprende 8 videolezioni da un'ora ciascuna. Le lezioni possono essere seguite liberamente: non c’è un vincolo di tempo per completare il corso e ogni lezione può essere vista anche più di una volta. E' richiesta l'interazione con risposta quesiti a risposta multipla.
Diplomi / certificazioni / crediti formativi / Esame finale
Verrà rilasciato attestato di formazione e aggiornamento.
Modulo I:
Gli atti introduttivi: domande proponibili; produzione documentale; istanze istruttorie
- Avv. Barbara Ferrari
Nel procedimento unitario di famiglia, il legislatore ha modificato i criteri di riparto della competenza territoriale. Si è passati da una concezione “adultocentrica”, per cui la competenza territoriale si determinava in base al luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, secondo la regola generale del forum rei, ad una fondata sulla «residenza abituale» del minore che potrebbe definirsi “pupillocentrica”. La nuova formulazione degli atti introduttivi, l’introduzione di una disciplina specifica per i casi di violenza domestica o di genere, la predisposizione di un piano genitoriale, la valorizzazione dell’ascolto diretto del minore da parte del giudice in tutti i procedimenti che lo riguardano ed infine il ruolo del curatore speciale del minore, dotato dalla riforma anche di poteri sostanziali per l'assunzione di decisioni nell'interesse del minore.
Modulo II:
I provvedimenti dell’Art. 473 bis.15 c.p.c., la prima udienza davanti al giudice: tentativo di conciliazione; istruttoria sommaria; sentenza non definitiva; provvedimenti provvisori e ammissione delle prove.
- Avv. Barbara Ferrari
Il nuovo articolo 473- bis.15 c.p.c. regolamenta i provvedimenti indifferibili nei giudizi familiari. La norma stabilisce che il giudice, nelle ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell'interesse dei figli e delle parti.
Tali provvedimenti sono volti ad anticipare e ampliare il contenuto del decreto presidenziale, richiamando la disciplina sul processo cautelare prevista dall'articolo 669- sexies, 2 co., c.p.c. e possono anche essere emessi durante il prosieguo del giudizio.
Il giudice, concessi i provvedimenti indifferibili, deve fissare l'udienza per la convalida, quando ha prestato deroga al
contraddittorio entro i successivi quindici giorni. I provvedimenti possono, in tutto o in parte, anticipare i provvedimenti di merito riguardanti i figli e, nei limiti delle domande proposte, le parti.
Modulo III:
L’istruttoria sulla ricostruzione delle capacità economiche: poteri d’ufficio; principio di leale collaborazione; rispetto del contradditorio.
- Avv. Barbara Ferrari
Con l’obiettivo di ridurre le tempistiche e concentrare l’attività processuale, la Riforma è intervenuta anche sul sistema delle preclusioni e delle decadenze. Con particolare riferimento ai giudizi di separazione e divorzio è venuta meno la struttura bifasica presidenziale-merito ed è stato ridotto sensibilmente il numero degli atti processuali, con ripercussioni sul momento di formazione del thema decidendum e probandum. Il legislatore delegato è intervenuto sul contenuto degli atti introduttivi del giudizio e ha previsto oneri di allegazione documentale ai medesimi atti, in capo ad entrambe le parti.
Modulo IV:
L’istruttoria sulle capacità genitoriali: le relazioni dei servizi sociali, la ctu, l’ascolto del minore e le modifiche in corso di causa, le impugnazioni: reclamo contro i provvedimenti provvisori.
- Avv. Barbara Ferrari
Il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e affidamento è un principio fondamentale riconosciuto sia a livello internazionale che nazionale che assume un ruolo centrale nella Riforma Cartabia. Disamina delle importanti novità introdotte in tema di CTU, di ruolo e competenze dei Servizi Sociali, del Coordinatore Genitoriale nonché del mediatore familiare.
Modulo V: L'audizione del minore - Dott.ssa Anna Maria Casale
Modulo VI: L'utilizzo dei social da parte dei minori - Dott.ssa Anna Maria Casale
Modulo VII:
I nuovi limiti dell’appello, il ricorso, le norme specifiche per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, il curatore del minore.
- Avv. Barbara Ferrari
Il Titolo IV bis del Libro II del codice di rito contiene anche una disciplina unitaria per l’appello avverso le pronunce in materia di persone, minori e famiglia, che si sostituisce ai differenti mezzi di impugnazione in precedenza esistenti, in ragione della natura e dell’oggetto delle pronunce stesse (appello con citazione contro le sentenze in materia di status filiationis; ricorso in appello, da trattarsi secondo il rito della volontaria giurisdizione, per le sentenze di separazione e divorzio; reclamo contro i decreti camerali, quanto alle controversie sull’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio,
sulle modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, ma soprattutto avverso tutti i provvedimenti del Tribunale per i
minorenni. Le innovazioni apportate al regime del ricorso per cassazione hanno invece portata generale e si applicano a tutte le impugnazioni, a prescindere dall’oggetto della sentenza.
Modulo VIII:
La tutela prima del giudizio e il nuovo sistema delle garanzie: ipoteca, ordine di pagamento diretto art. 145 e 316 C.C.
- Avv. Barbara Ferrari
L’attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è disciplinata, dai nuovi artt. 473 bis. 36, 37, 38 e 39 c.p.c.., introdotti dal Dlgs 149/22. Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo e della prole, dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Tra gli strumenti di attuazione degli obblighi a carattere patrimoniale, figurano anche le misure di coercizione indiretta, la cui disciplina è ora dettata dal nuovo art. 473 bis 39 c.p.c. ed i relativi poteri attribuiti al Giudice.
Avv. Barbara Ferrari
Dott.ssa Anna Maria Casale
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